Rifiuti n. 248
marzo 2017
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1181 Centri di raccolta: il Comune non può modificare il tenore del Dm 8 aprile 2008

Si chiede se un Comune ha la facoltà di porre prescrizioni in materia di gestione rifiuti, in aggiunta o difformi, da quelle già indicate dal Dm 8 aprile 2008 in ordine ai centri di raccolta gestiti dal soggetto gestore del servizio.
A parere dello scrivente, il Comune dovrebbe limitarsi a dare comunicazione della compatibilità urbanistica del centro di raccolta, ma soprattutto non dovrebbe limitare quanto il Dm 8 aprile 2008 consente (ad esempio indicare quali rifiuti possono essere gestiti nel centro di raccolta).

a cura di Paola Ficco

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1182 Discariche: i Criteri Ispra integrano il Dm 27 settembre 2010 e, dalla data di loro pubblicazione, sono obbligatori

In riferimento ai “criteri per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221” pubblicato da Ispra in data 30 luglio 2016, partendo dal presupposto che il citato articolo, integrando l’articolo 7 del Dlgs 36/2003 affida al suddetto Istituto il compito di individuare i criteri da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, in deroga al principio generale secondo il quale “i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento” si chiede:
1) se tali criteri (in particolare IRDP < 1000 per i rifiuti da trattamento aerobico e anaerobico e organico <15% per i rifiuti da trattamento meccanico) si applicano dalla data di pubblicazione delle linee guida andando di fatto ad integrare quanto stabilito dal Dm 27 settembre 2010 anche per quei rifiuti che hanno già subito un trattamento meccanico oppure un trattamento meccanico-biologico;
2) se tali criteri diventano cogenti solo a seguito di una esplicita imposizione da parte dell’Autorità competente nel titolo autorizzativo.

a cura di Paola Ficco

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1183 End of Waste: l’esistenza di un mercato (in luogo dell’effettivo valore di scambio) amplia la sfera di applicabilità della norma

Ai sensi dell’articolo 184 ter, Dlgs 152/2006 un rifiuto cessa di essere tale nel rispetto di specifici criteri da adottare nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa come in assenza di specifici regolamenti per impianti autorizzati in procedura ordinaria l’atto autorizzativo rappresenti i criteri EoW, ciò anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero e come, peraltro, citato anche su questa Rivista. Il quesito riguarda la specificità della lettera b) del comma 1) sull’esistenza di un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto (rifiuto recuperato). Diversamente da quanto previsto dal soppresso articolo 181-bis si parla, pertanto, di esistenza di un mercato o una domanda e non già di “effettivo valore di scambio sul mercato”.
Alla luce di quanto sopra è possibile ipotizzare che in un determinato periodo di mercato possa anche essere che la sostanza abbia un valore residuale trascurabile o nullo? Questo anche nell’ottica di non rivedere, in funzione del mercato, l’atto autorizzativo.

a cura di Paola Ficco

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1184 Intermediario di rifiuti: lo è chi ne “dispone” il recupero e lo smaltimento

Uno spedizioniere commissiona a terzi trasporti di rifiuti (iscritti all’Albo gestori ambientali, categorie 4 e 5). L’ordine di trasporto viene effettuato talvolta dal produttore e talvolta dal destinatario dei rifiuti e lo spedizioniere si limita ad incaricare il vettore terzo di effettuare la tratta indicata, senza alcun potere decisionale in merito alla destinazione finale e senza alcun accordo commerciale per lo smaltimento dei rifiuti né col mittente né col destinatario.
Si chiede se l’attività dello spedizioniere come sopra descritta può configurarsi come intermediazione di rifiuti oppure se, limitandosi a gestire il trasporto e non disponendo il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, si trovi nelle condizioni di esclusione già precisate dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con circolare prot. 841 del 6 luglio 2011.

a cura di Paola Ficco

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1185 Materassi: lo scivoloso banco di prova di un’operatività confusa

Un produttore e distributore a dettaglio di materassi vuole al momento della vendita di un materasso nuovo effettuare il ritiro del materasso usato a domicilio del cliente, il trasportatore è regolarmente iscritto alla cat. 1 Albo gestori ambientali.
Quale è il confine legittimo tra la possibilità di effettuare tale servizio e la privativa.

a cura di Paola Ficco

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1186 Produttore: gli obblighi di tracciabilità sono assolti o da quello giuridico o da quello materiale e non da entrambi

Si chiede di sapere qual è la prassi corretta per la seguente attività.
• Un’azienda di servizi detiene nel proprio deposito l’archivio cartaceo di una pluralità di produttori. Su preciso incarico del proprietario dell’archivio, deve provvedere all’avvio al recupero del materiale cartaceo obsoleto e non più di interesse per il proprietario: qual è la procedura corretta per effettuare tale operazione? In particolare come deve essere compilato il formulario alla voce “produttore/detentore”, chi deve tenere il registro di carico e scarico?
• In taluni casi propedeutica all’attività di cui sopra viene richiesta la fase di ritiro dell’archivio presso il produttore con conseguente produzione di rifiuti costituiti da quella parte di archivio da avviare al recupero. In questo caso chi è il produttore/detentore del rifiuto? Quali sono gli adempimenti in campo ambientale previsti da tale attività?

a cura di Paola Ficco

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1187 Rifiuti sanitari: il Dpr 254/2003 si applica anche ai veterinari

Un veterinario che opera quale libero professionista in propria struttura non inquadrata in organizzazione di impresa ha l’obbligo di smaltire i farmaci scaduti non citotossici ed in piccola quantità entro il termine annuale del deposito temporaneo? Inoltre qualora smaltisca i rifiuti taglienti monouso (siringhe ed applicatori di microchip utilizzate) ed i flaconi vuoti di vaccini con antigene vivo nel medesimo sacco tipo Rsu nel quale inserisce carta, cartone e scatole di medicinali vuote che verrà gettato nei cassonetti è passibile di contestazioni?

a cura di Paola Ficco

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1188 Albo gestori: l’uscita dai centri di raccolta dei rifiuti urbani con Cer diverso dal 20 vuole solo la categoria 1

I rifiuti con Cer diverso da quelli appartenenti al capitolo 20, in uscita dai centri di raccolta possono essere trasportati anche da aziende iscritte in categoria 4 e/o 5 (come avviene per alcuni Cer del capitolo 20) o possono essere trasportati solamente con l’iscrizione in categoria 1 in quanto rifiuti urbani per definizione?

a cura di Daniele Bagon

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1189 Rifiuti contenenti lane minerali: un recente parere corregge il tiro sulla classificazione

In ordine ai rifiuti contenenti lane minerali possono sorgere dubbi per l’assegnazione del Cer. Infatti, secondo il Regolamento (Ce) 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP), le fibre ceramiche refrattarie e le lane minerali sono classificate, qualora il diametro geometrico pesato sulla lunghezza (DLG - 2ES) risulti inferiore a 6 mm, rispettivamente con frasi H350 e H351.
Secondo il Regolamento (Ue) 1357 del 18 dicembre 2014, un rifiuto contenente l’una o l’altra tipologia di fibra cancerogena (DLG - 2ES < 6 mm), in concentrazione superiore ai rispettivi limiti, viene classificato con Cer 17.06.03* e gli viene assegnata la caratteristica HP7.
Tuttavia, secondo l’Accordo 25 marzo 2015 – Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6) della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – un rifiuto contenente lana minerale con diametro geometrico pesato sulla lunghezza < 6 mm, cioè cancerogena, viene inequivocabilmente classificato con Cer 17.06.04 (si veda il paragrafo 9. gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali – schema n. 1, punto 3).
Ci si chiede perché un rifiuto costituito da una sostanza classificata cancerogena ai sensi del CLP, venga trattato come un non pericoloso. Inoltre, a quale documento si è tenuti a fare riferimento per la classificazione del rifiuto, dal momento che si giunge a classificazioni completamente differenti: Regolamento (Ue) 1357 del 18 dicembre 2014 oppure Accordo 25 marzo 2015?

a cura di Claudio Rispoli

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1190 ADR: sempre corretto porsi il problema per i rifiuti

In presenza di rifiuti con codice univoco non pericoloso, la verifica di assoggettabilità ad ADR va fatta tenendo conto dei criteri dei rifiuti (ossia quantificazione per HP) o dei soli criteri dell’ADR (ossia quantificazione per H). In sintesi, anche se rifiuti sono trattati come merci?
Nello specifico, il rifiuto classificato dal produttore come ceneri di zinco Cer 110502 che proviene da un bagno di zincatura a caldo (schiumature e polveri dalla pulizia superficiale del bagno) verrà verificato nei seguenti parametri: metalli, ZnO, velocità propagazione fiamma, gas infiammabili) questi parametri possono essere ritenuti sufficienti e pertinenti ai fini della valutazione di assoggettabilità all’ADR?

a cura di Claudio Rispoli

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