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Veicoli fuori uso, nuovo aggiornamento dei metalli pesanti ammessi nei componenti

Argomenti trattati: Veicoli
Decreto 20 gennaio 2017
(Gu 3 febbraio 2017 n. 28)

Attuazione della direttiva 2016/774/Ue del 18 maggio 2016, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso

È arrivato un nuovo aggiornamento per le deroghe al divieto di immissione sul mercato di componenti di veicoli fuori uso contenenti metalli pesanti.
In recepimento della direttiva 2016/774/Ue il Ministero dell’ambiente con Dm 20 gennaio 2017 ha sostituito l’allegato II al Dlgs 209/2003 aggiornando l’elenco dei componenti di veicoli fuori uso contenenti metalli pesanti che possono ancora circolare sul mercato.
A salvaguardia dell’ambiente, l’articolo 9 del Dlgs 209/2003 che ha recepito la direttiva madre sui veicoli fuori uso 2000/53/Ce ha previsto che dal 1º luglio 2003 non possono più essere immessi sul mercato materiali e componenti contenenti piombo, cromo esavalente, cadmio e mercurio.
Lo stesso articolo 9 però ha fissato una deroga al divieto: in allegato II al Dlgs sono infatti indicati tutti i componenti contenenti metalli pesanti che sono esentati dal divieto di circolazione.
La ragione è semplice, in alcuni casi è impossibile fare a meno del piombo, cromo esavalente, cadmio o mercurio come elemento facente parte di quel dato componente.
Poiché però la tecnologia fa passi da gigante, la direttiva del 2000 prevede che la Commissione europea faccia periodiche valutazioni per verificare se per determinati componenti la deroga al divieto di uso di metalli pesanti abbia ancora una ragione d’essere o debba cessare.
Per effetto dell’intervento europeo con la direttiva 2016/774/Ue l’Italia ha aggiornato il Dlgs 209/2003. Come capita spesso con gli “aggiornamenti tecnici” tale compito ai sensi del citato Dlgs 209/2003 non viene preso in carico dal Legislatore ma dal Ministero stesso.
Così il Dm Ambiente 20 gennaio 2017 ha effettuato l’upgrade nazionale del Dlgs 209/2003 in armonia con le regole europee. In particolare l’intervento ha riguardato il piombo.
Da un lato si è stabilito che l’uso del piombo in alcuni componenti non è più considerato inevitabile per cui per tali componenti cessa il regime di deroga al divieto. Dall’altro si è stabilito che per altri componenti di veicoli l’uso del piombo è ancora inevitabile perché non sono disponibili materiali sostitutivi, seppure il progresso tecnologico fa sperare che se ne possa fare a meno in futuro; pertanto ci saranno revisioni future in materia da parte della Commissione per verificare se effettivamente potrà cessare tale utilizzo.
La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 3 febbraio 2017 del Dm 20 gennaio 2017 dovrebbe fare chiudere la procedura di infrazione 2017/0131 aperta dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017 per il mancato recepimento della direttiva 2016/774/Ue. (Fr.Pe.)