Intermediario di rifiuti: lo è chi ne “dispone” il recupero e lo smaltimento
Quesito numero 1184
Uno spedizioniere commissiona a terzi trasporti di rifiuti (iscritti all’Albo gestori ambientali, categorie 4 e 5). L’ordine di trasporto viene effettuato talvolta dal produttore e talvolta dal destinatario dei rifiuti e lo spedizioniere si limita ad incaricare il vettore terzo di effettuare la tratta indicata, senza alcun potere decisionale in merito alla destinazione finale e senza alcun accordo commerciale per lo smaltimento dei rifiuti né col mittente né col destinatario.
Si chiede se l’attività dello spedizioniere come sopra descritta può configurarsi come intermediazione di rifiuti oppure se, limitandosi a gestire il trasporto e non disponendo il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, si trovi nelle condizioni di esclusione già precisate dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con circolare prot. 841 del 6 luglio 2011.
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.