End of Waste: l’esistenza di un mercato (in luogo dell’effettivo valore di scambio) amplia la sfera di applicabilità della norma
Quesito numero 1183
Ai sensi dell’articolo 184 ter, Dlgs 152/2006 un rifiuto cessa di essere tale nel rispetto di specifici criteri da adottare nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa come in assenza di specifici regolamenti per impianti autorizzati in procedura ordinaria l’atto autorizzativo rappresenti i criteri EoW, ciò anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero e come, peraltro, citato anche su questa Rivista. Il quesito riguarda la specificità della lettera b) del comma 1) sull’esistenza di un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto (rifiuto recuperato). Diversamente da quanto previsto dal soppresso articolo 181-bis si parla, pertanto, di esistenza di un mercato o una domanda e non già di “effettivo valore di scambio sul mercato”.
Alla luce di quanto sopra è possibile ipotizzare che in un determinato periodo di mercato possa anche essere che la sostanza abbia un valore residuale trascurabile o nullo? Questo anche nell’ottica di non rivedere, in funzione del mercato, l’atto autorizzativo.
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.