Residuo di produzione: resta rifiuto anche se venduto
La massima
Residui di falegnameria – Nozione di rifiuto – Rientrano – Articolo 183, Dlgs 152/2006 – Elementi positivi ed elementi negativi – Rilevanza della volontà/necessità del detentore di disfarsi dei residui – Mera cessione a terzi a titolo oneroso – Qualifica di rifiuto – Sussistenza
La natura di rifiuto di un residuo di produzione non può essere perduta in ragione di un mero accordo che ne preveda la cessione a titolo oneroso a un soggetto terzo.
Ha errato il Tribunale nel negare “apoditticamente” la qualifica di rifiuto facendo leva esclusivamente sul fatto che i residui di produzione fossero costantemente venduti ad altra società, senza considerare natura e destinazione degli stessi in ragione delle intenzioni del detentore.
Una volta acquisita in forza di elementi positivi (volontà/necessità del detentore di “disfarsi” del residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti per la qualifica come sottoprodotto), la natura di rifiuto non può essere certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all’autorità. Opinare in termini diversi “comporterebbe la facile creazione di pericolose aree di impunità”. (A.G.)
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