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Albo gestori: slitta al 15 maggio 2017 il termine per le domande relative al solo transfrontaliero

Argomenti trattati: Albo nazionale gestori ambientali
Deliberazione del 23 gennaio 2017

Proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016

Il nuovo regolamento di organizzazione dell’Albo gestori ambientali, Dm Ambiente 3 giugno 2014, n. 120 all’articolo 8, comma 1, lettera f) ha istituito la Categoria 6 relativa alle imprese che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti.
In ragione di ciò l’Albo nazionale gestori ambientali con delibera 13 luglio 2016, n. 3 ha dettato criteri, requisiti e modalità di iscrizione nella Categoria 6 per le imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano.
La citata delibera del 2016 ha stabilito che i soggetti che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano in possesso di ricevuta di iscrizione all’Albo rilasciata secondo le delibere 3/2010 e 1/2012 connesse alla precedente disciplina devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo una domanda di iscrizione ai sensi della nuova disciplina del Dm 120/2014 e della delibera 3/2016.
Il termine per procedere alla richiesta d’iscrizione era il 13 febbraio 2017 (termine previsto dalla delibera 3/2016).
Considerate le numerose richieste di proroga, l’Albo nazionale gestori ambientali con delibera 23 gennaio 2017, n. 1 ha deciso di prorogare il termine per la domanda di iscrizione al 15 maggio 2017. (Fr.Pe.)