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Il formulario rifiuti non ha natura di atto pubblico

Argomenti trattati: Tracciabilità
Sentenza 29 ottobre 2015, n. 43613

La massima
Rifiuti – Trasporto non autorizzato – Reato – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Formulario di trasporto rifiuti – Natura – Attestazione del privato – Atto pubblico – Non rientra – Differenza con certificato di analisi – Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 – Richiamo articolo 483 Codice penale – Applicazione esclusivamente “quoad poenam”
Il formulario di trasporto dei rifiuti (Fir), a differenza del certificato di analisi che risponde ad esigenze di certezza pubblica e proviene da soggetto abilitato, non ha natura di atto pubblico e non è destinato a provare la verità. Da ciò consegue che la mera consegna di un formulario contenente dati non veritieri agli organi di polizia giudiziaria non può integrare “autonomamente” il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483, Codice penale). Il richiamo a tale articolo (che prevede la reclusione fino a due anni) contenuto nell’articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 (trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante dati incompleti o inesatti), si applica “esclusivamente quoad poenam” (cioè ai fini dell’irrogazione in concreto della pena). (A.G.)