Gestione illecita di rifiuti: la tenuità del fatto prevale sulla tutela dell’ambiente
La massima
Rifiuti – Gestione illecita ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Assenza di autorizzazione ex articolo 212, Dlgs 152/2006 – Non punibilità per tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis, Codice penale – Sussistenza
La disciplina di esclusione della punibilità per tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale può applicarsi al reato di attività di gestione illecita di rifiuti (ex articolo 256, Dlgs 152/2006) a bassa offensività. La Suprema Corte ha, con sentenza 19 ottobre 2015, n. 41850, ritenuto ammissibile l’istanza dell’imputato (condannato per gestione illecita di rifiuti), il cui comportamento è risultato essere non abituale. L’ulteriore presupposto della minima offensività è stato individuato nella incensuratezza del soggetto e nell’essersi adoperato ex post allo smaltimento dei rifiuti stessi. I Giudici hanno inoltre accertato che ricorresse anche il terzo presupposto per l’applicazione dell’istituto della tenuità; infatti il reato di cui all’articolo 256 del Codice ambientale ha una cornice edittale inferiore nel massimo a cinque anni. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha quindi rinviato la sentenza impugnata, ritenendo l’attività (cessione di un blocco motore e diversi tubi di scarico di auto fuori uso senza le prescritte autorizzazione) sì integrante il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ma non punibile ex articolo 131-bis, Codice penale. (C.K.)
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