La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Un depuratore di acque reflue urbane tratta rifiuti liquidi ai sensi dell’articolo 110, comma 3, Dlgs 152/2006.
Si chiede di conoscere se tra i rifiuti di cui alla lettera a) del citato comma (che riguarda quelli costituiti genericamente da “acque reflue”), possono ritenersi compresi anche quelli identificati col Cer 161002 provenienti dalla pulizia dei cassonetti della raccolta Rsu e dai lavaggi di autoveicoli, legittimando con ciò la loro accettazione esclusivamente in subordine al rispetto dei valori stabiliti per lo scarico in fognatura.
Il limite quantitativo giornaliero di capacità produttiva pari a 75 Mg di rifiuti al giorno, previsto dal punto 5.3.b), Allegato VIII, Parte Seconda, Dlgs 152/2006, deve essere interpretato come limite vincolante sugli ingressi giornalieri di un impianto oppure va interpretato come limite produttivo sulla intera tempistica di funzionamento dell’impianto? In altre parole, per un impianto che lavora 7 giorni su 7 ma accetta rifiuti in ingresso per soli 5 giorni su 7, il limite va inteso come media settimanale di processo (cioè 75 t/g x 7 giorni lavorativi = 525 t/settimana, cioè 105 t/giorno di ingresso)?
Installazione di un depuratore di un autolavaggio con riciclo. Nello specifico si rientra nel campo di applicazione del Dlgs 152/2006 anche se non viene inviato alcun refluo in pubblica fognatura? È necessaria l’autorizzazione dell’Arpa?
Serve qualche asseverazione “specifica” da consegnare al Suap e municipio di competenza (Scia)? Ogni quanto tempo devono essere smaltiti i fanghi di lavaggio e le acque di lavaggio?
Autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 scaduta e il gestore dell’impianto non ha completato il piano di ripristino ambientale. Costui può allontanare i rifiuti ivi giacenti (per i quali il processo di recupero non si è concluso) per ottemperare alla diffida della Provincia, che ha intimato di completare il piano di ripristino, oppure, configurandosi un’ipotesi di abbandono ex articolo 192 Dlgs 152/2006, deve essere emessa apposita ordinanza da parte del Comune competente?
La biomassa derivante da attività di bonifica mediante fitorimedio risulta essere materia, sottoprodotto o rifiuto in dipendenza della compatibilità delle caratteristiche rispetto all’uso previsto oppure esiste un “assioma normativo” che le identifica sempre e comunque come rifiuto?
L’articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 dispone che “il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute”.
Cosa si intende per categorie omogenee? È obbligatorio indicare, attraverso apposita segnaletica, i Cer dei rifiuti in deposito?
Nel caso di un impianto di recupero rifiuti in procedura semplificata, è sufficiente che la segnaletica indichi le categorie previste dal Dm 5 febbraio 1998?
Il trasporto dei rifiuti urbani, effettuato da un trasportatore iscritto all’Albo Gestori nella categoria 1 che gestisce il servizio pubblico di raccolta di tali rifiuti, come noto, è esonerato dall’obbligo di emissione del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
Di contro il medesimo trasportatore, in virtù dell’iscrizione all’Albo Gestori, è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico che, per la compilazione, fa espresso riferimento al suddetto formulario.
Si chiede come ci si deve comportare nella fattispecie e se è opportuno, sia per ragioni legate alla compilazione del registro che in caso di controlli su strada, accompagnare il trasporto dei rifiuti con un “documento di trasporto” che contenga i medesimi dati del formulario.
I rifiuti provenienti dalla manutenzione di una infrastruttura autostradale sono trasferiti presso il deposito temporaneo sito nella sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione (articolo 230 comma 1, Dlgs 152/2006).
Tale trasferimento va accompagnato da formulario? Se sì, cosa va indicato in riferimento all’autorizzazione del trasportatore e del destinatario?
È possibile e legittimo effettuare tale trasferimento anche laddove la sede locale del gestore della infrastruttura sia posizionata all’esterno dell’area di pertinenza del gestore dell’infrastruttura?
A fornisce prodotti chimici a B, con l’accordo contrattuale che l’imballaggio sia ripreso da B per un nuovo riempimento, da parte di A.
L’attività di riutilizzo dell’imballo sarà proceduralizzata poiché, dopo vari riutilizzi, ben definiti, è necessario verificare lo stato di idoneità dello stesso.
Può capitare che, data la composizione chimica del prodotto, possa crearsi all’interno dell’imballo un deposito dello stesso, quindi B prima di riempirlo nuovamente per il riutilizzo deve rimuovere tale deposito attraverso un’operazione di lavaggio.
Si chiede: l’operazione di lavaggio, e quindi di pulizia dell’imballo per il riutilizzo, può essere effettuata senza considerare l’imballaggio un rifiuto di imballaggio e quindi senza che l’attività di pulizia venga sottoposta alla normativa sui rifiuti come attività di recupero?
Il produttore del rifiuto ha sede in Francia, contatta un trasportatore francese che preleva il rifiuto con un trattore più semirimorchio attrezzato per il trasporto di “casse mobili” (container); il trasportatore arriva al terminal ferroviario in Francia e la cassa mobile viene scaricata dal semirimorchio e caricata sul treno; giunta al terminal ferroviario su territorio italiano, la cassa mobile viene scaricata dal treno e caricata su veicolo costituito da trattore e semirimorchio “porta casse” entrambi di proprietà di un autotrasportatore italiano iscritto regolarmente all’Albo Gestori Ambientali, che porta il rifiuto a destino presso recuperatore autorizzato.
La compilazione dell’Allegato VII, nelle caselle riservate ai vettori, prevede come primo vettore il trasportatore francese, come secondo vettore le ferrovie francesi, come terzo vettore il trasportatore italiano.
Con riferimento a quanto sopra si chiede se sia corretta questa procedura e, in caso di risposta affermativa, se sia utilizzabile anche in caso di rifiuti pericolosi movimentati quindi con procedura di notifica.
È legittimo vietare agli intermediari (categoria 8) di partecipare a gare d’appalto per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, visto che la normativa obbliga l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, con pagamento polizze e diritti annuali di iscrizione?
Che tipo di operazioni è possibile effettuare in un impianto di gestione rifiuti con la semplice messa in riserva? Un semplice stoccaggio?
Con riferimento all’articolo 187, Dlgs 152/2006 per cui è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità differenti, si chiede di sapere se il divieto risulta anche estendibile alle operazioni di raggruppamento preliminare (D13 – prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12) e pertanto se tali operazioni devono essere specificatamente inserite nell’autorizzazione in deroga prevista.
Con il termine accorpamento, talvolta presente nei provvedimenti autorizzativi, si intende raggruppamento di rifiuti con medesimo codice Cer (pur se, in caso di pericolosi, con caratteristiche di pericolo differenti)? È possibile avere alcuni esempi delle operazioni di condizionamento (D13) o ricondizionamento di cui al codice D14 per comprenderne l’esatto significato?
Nel caso di attività di manutenzione presso un’azienda committente, i rifiuti generati dall’attività di manutenzione, per quanto tempo possono rimanere in deposito presso la sede dell’azienda committente? Poiché è abbastanza frequente che i lavori durino diversi giorni, si può provvedere ad asportare dei rifiuti dal sito dell’azienda committente a fine lavori o l’allontanamento deve essere fatto alla fine di ogni giornata lavorativa?
Con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 190, comma 2, lettera a), b) e c), si chiede di sapere cosa si intenda per: origine e destinazione specifica (lettera a); mezzo di trasporto utilizzato (lettera b); metodo di trattamento impiegato (lettera c). Inoltre, si chiede di sapere dove inserire le informazioni di cui sub b) e c).
Attività di bonifica e successiva demolizione di impianti industriali e/o civili della durata anche limitata (da 10 giorni a 3-4 mesi di lavoro effettivo). Di prassi, il produttore dei rifiuti risulta la società che effettua sia la bonifica che la demolizione, a volte contemporaneamente nello stesso cantiere. Si richiede cosa prevede la norma sulla tenuta dei registri di carico e scarico. È corretto effettuare una registrazione sul nostro registro detenuto presso la sede in cui imputare il carico del rifiuto prodotto su cantiere esterno?
Una ditta è autorizzata al recupero di rifiuti (R13) ed è anche iscritta all’Albo gestori in qualità di trasportatore in conto proprio. Nell’Allegato A del registro di carico e scarico, al punto 2, “Attività svolta” deve barrare oltre alla casella Recupero codice R13 anche la casella Trasporto?
Come vanno considerate, con riferimento alla normativa sui rifiuti, determinate attività, proposte con sempre crescente frequenza da associazioni, onlus, cooperative ecc. che prevedono:
• sgombero di cantine, appartamenti, solai, autorimesse, ecc.
• trasporto di quanto ricavato presso la sede della cooperativa, onlus, ecc.
• valutazione dello stato d’uso di quanto sgomberato
• commercializzazione (o donazione) di quanto funzionante o comunque di un certo interesse
• dismissione come rifiuto di ciò che è rotto, non funzionante o per il quale non c’è comunque alcun interesse
Si ritiene che quanto oggetto di sgombero acquisisca la “patente” di rifiuto solo quando, presso la sede della cooperativa, onlus, ecc. qualcuno decide che non è oggetto di ulteriore interesse e quindi diventa necessario/preferibile liberarsene. Pertanto, il produttore del rifiuto risulterebbe essere la stessa cooperativa, onlus, ecc. che opera la selezione. A questo punto, però, non sarebbero più rifiuti urbani ma speciali. Come gestirli? Se, come, ed eventualmente entro che termini può rientrare nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani?
Vorrei capire bene il significato dell’attività di recupero R12 “scambio di rifiuti”: cosa posso fare con i rifiuti che posso prendere con questo codice (es. Cer 170604)?
È stata richiesta alla Provincia la voltura dell’Aia. La Provincia, dopo varie battaglie, ha risposto con un documento ove dichiara di volturare l’Aia, a mezzo di una comunicazione e non con una determina.
Successivamente, la stessa Provincia ha inviato un documento ove ribadisce che non ha volturato l’Aia ma ha preso solo atto del cambio di titolarità.
A questo punto si chiede:
– l’atto di voltura non esiste più, ossia il cambio di titolarità viene semplicemente recepito dalla provincia senza emettere un atto ufficiale?
– attualmente l’azienda si trova con un’ Aia intestata alla precedente azienda e un documento di “presa atto del cambio di titolarità”. Sul formulario nel campo destinatario per i rifiuti in entrata in impianto va riportata l’Aia intestata alla precedente azienda?
Produttore di rifiuti che effettui spedizioni tramite trasportatore terzo, con limite di esenzione parziale ADR (ad esempio 300 kg per singolo invio di rifiuto rappresentato da pitture assegnate al gruppo di imballaggio II, categoria di trasporto 2). È automaticamente esonerato dall’obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose oppure deve manifestare la richiesta di esonero con comunicazione annuale preventiva alla Motorizzazione competente per territorio e successivamente confermarla a fine anno?
Quesito in ordine alla corretta classificazione dei rifiuti in uscita da un impianto di trattamento meccanico e biologico di rifiuti urbani con particolare riferimento alla produzione di Fos.
Nello specifico, si pensa al sottovaglio della tritovagliatura iniziale e al successivo avvio a stabilizzazione aerobica e raffinazione finale.
Non appare, infatti, univoco sul territorio nazionale il criterio di assegnazione del Cer 190501. Questo si trova attribuito indifferentemente a rifiuti di natura e caratteristiche sensibilmente differenti:
• sottovaglio della tritovagliatura avviato a smaltimento in occasione di guasti o manutenzione dei bacini di stabilizzazione;
• frazione organica solo parzialmente stabilizzata e talvolta impropriamente definita Fos;
• sovvallo della raffinazione finale talvolta avviato a Cdr (sostanzialmente plastiche).
Si chiede il Vostro parere in merito.
Nella tabella a cura del Dott. Rispoli a pag. 42 di questa Rivista, novembre-dicembre 2015, manca il parametro PCB che riveste particolare importanza per la valutazione dei rifiuti. È una dimenticanza?
L’impianto di depurazione consortile è autorizzato anche in parte quarta e riceve percolati dalle discariche regionali. È intervenuta una richiesta di omologa del percolato di una discarica che possiede due serbatoi di accumulo del percolato proveniente da due aree distinte (lotti) del medesimo impianto. È stata richiesta la caratterizzazione completa del rifiuto (Cer 190703) ed è stato presentato un unico certificato in quanto il gestore usualmente preleva all’atto del conferimento da entrambi i serbatoi secondo quantità variabili e non standardizzabili.
Si chiede di sapere:
• se la caratterizzazione non per singolo serbatoio sia corretta senza la verifica della non pericolosità di entrambi;
• se l’operazione preliminare al trasporto del rifiuto, che avviene comunque nella stessa unità locale, sia legittima.
Dalla nostra attività si originano rifiuti (ceneri) che frequentemente evidenziano valori di pH da 11,5 a 12,5. I diversi laboratori incaricati del campionamento, dell’analisi e della classificazione forniscono valutazioni divergenti in merito proprio alla questione pH estremi, alcuni indicano come riferimento un documento della Commissione Europea (Position Paper del 18 settembre 2007) ed attribuiscono HP8 in base al valore del pH misurato. Alla luce dei criteri di cui al Regolamento 1357/2014, a noi pare eccessivo: come dirimere la questione?
Utilizzo di prodotti chimici pericolosi come additivi per il trattamento delle acque di una piscina ad uso pubblico. Lo smaltimento dei fustini di plastica vuoti e sporchi di tali prodotti implica l’attribuzione del Cer 150110 e delle caratteristiche di pericolo Hp opportune a seconda del tipo di sostanza contenuta nel fustino.
Si chiede: se il produttore del suddetto rifiuto implementa una procedura interna, documentata, di pulizia e risciacquo di detti contenitori definendo nel dettaglio le modalità di risciacquo (numero di risciacqui, quantità di solvente – in questo caso acqua visto che il prodotto è completamente solubile in acqua, ecc.) definendo altresì una modulistica datata e firmata per certificare (seppure da personale interno) l’avvenuta pulizia dei contenitori, è possibile smaltirli con il Cer 150102 imballaggi in plastica? Lo smaltitore chiamato a smaltirli dovrà richiedere al produttore analisi o altra documentazione attestante la non pericolosità oppure, dato che l’attribuzione del Cer e degli eventuali indici di pericolo sono ad onere e cura del produttore, si limiterà a prendere atto della classificazione e gestirà gli imballaggi come tali senza porsi ulteriori domande?