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Pastello di piombo: Mps solo se c’è recupero

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps
Sentenza 13 ottobre 2015, n. 41076

La massima
Rifiuti – Pastello di piombo – Natura di rifiuto pericoloso – Qualifica come materia prima secondaria – Cessazione della qualifica di rifiuto – Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 – Previa sottoposizione a recupero – Normativa nazionale applicabile – Allegato 1, Dm 161/2012 – Verifica rispetto parametri – Necessità
La necessità che un rifiuto debba essere sottoposto ad operazioni di recupero per poter essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di rifiuti è una costante che percorre, trasversalmente, tutte le modifiche legislative degli ultimi anni. Ha errato infatti il Tribunale nel qualificare il carico come “materia prima secondaria”, senza prima accertare se il pastello di piombo fosse stato sottoposto a preventiva operazione di recupero, nel rispetto dei precisi parametri stabiliti dall’allegato 1, punto 1.4 del Dm 161/2012 (rifiuti pericolosi ammissibili alle procedure semplificate), disciplina nazionale applicabile. La previa sottoposizione del rifiuto a un’operazione di recupero è infatti richiesta sia dalla nozione di “materia prima secondaria” (articolo 181-bis, Dlgs 152/2006), sia da quella di “cessazione della qualifica del rifiuto” (cd. “End of waste”, articolo 184-ter). (C.K.)