Rifiuti da sgombero: la legge è chiara ma spesso si opera come se non ci fosse
Quesito numero 1053
Come vanno considerate, con riferimento alla normativa sui rifiuti, determinate attività, proposte con sempre crescente frequenza da associazioni, onlus, cooperative ecc. che prevedono:
• sgombero di cantine, appartamenti, solai, autorimesse, ecc.
• trasporto di quanto ricavato presso la sede della cooperativa, onlus, ecc.
• valutazione dello stato d’uso di quanto sgomberato
• commercializzazione (o donazione) di quanto funzionante o comunque di un certo interesse
• dismissione come rifiuto di ciò che è rotto, non funzionante o per il quale non c’è comunque alcun interesse
Si ritiene che quanto oggetto di sgombero acquisisca la “patente” di rifiuto solo quando, presso la sede della cooperativa, onlus, ecc. qualcuno decide che non è oggetto di ulteriore interesse e quindi diventa necessario/preferibile liberarsene. Pertanto, il produttore del rifiuto risulterebbe essere la stessa cooperativa, onlus, ecc. che opera la selezione. A questo punto, però, non sarebbero più rifiuti urbani ma speciali. Come gestirli? Se, come, ed eventualmente entro che termini può rientrare nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani?
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