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Rottami metallici, il trasporto abusivo di rifiuti non si confonde con l’attività di robivecchi

Argomenti trattati: Rottami ferrosi
Sentenza 4 novembre 2015, n. 44472

La massima
Rifiuti – Trasporto di rottami metallici – Quantitativo ingente di variegata natura ed inutilizzabile – In assenza di autorizzazione ex Dlgs 152/2006 – Condizioni commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Trasporto illecito di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Applicabilità
La deroga alla disciplina ordinaria in tema di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, prevista dall’articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 per chi effettua la stessa in forma ambulante, opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
Il trasporto non autorizzato di una tonnellata di rottami metallici di variegata natura, assolutamente inutilizzabili, non può qualificarsi come commercio ambulante, ma integra il reato di trasporto abusivo di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006. (P. Fim.)