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Recupero agevolato, per i rilevati non basta la conformità del test di cessione

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps

Quesito numero 813

Un’impresa è iscritta al Registro provinciale per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi in forma semplificata (ex articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006), in riferimento alle tipologie 4.4 (scorie di acciaieria) e 7.25 (terre di fonderia), Dm 5 febbraio 1998 per la formazione di rilevati e sottofondi stradali.
Alla luce della disciplina introdotta dall’articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006, l’impresa ritiene di poter considerare già recuperati i rifiuti a valle del test di cessione (verifica dell’unico requisito tecnico stabilito dal Dm 5 febbraio 1998) e non necessariamente di dover considerare il recupero concluso a seguito della posa in opera a formare il rilevato. Per tale motivo essa stocca presso un proprio sito le scorie e le terre, di cui ha verificato le caratteristiche nei modi e nei tempi di legge, quali materiali recuperati e liberamente utilizzabili in proprio o cedibili a terzi per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.
Tale condotta può essere considerata in linea con le previsioni normative, e pertanto lecita?

risponde Paola Ficco