Soa: se ricorre il “disfarsi”, il Regolamento Ue si somma e non si sostituisce alle norme sui rifiuti
Rifiuti – Dlgs 152/2006 – Scarti di macellazione – Sottoprodotti di origine animale – Regolamento 1069/2009/Ce – Non applicabile
Il regolamento Ce sui sottoprodotti di origine animale (1069/2009/Ce) e la disciplina sui rifiuti (Dlgs 152/2006) non sono in rapporto di genere a specie, poichè il primo riguarda i sottoprodotti destinati ad ulteriore reimpiego mentre la seconda riguarda scarti di cui il produttore si sia disfatto.
Gli scarti di origine animale sono sottoposti al regolamento 1069/2009 (e sottratti a quella sui rifiuti) solo ed esclusivamente se siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 183, Dlgs 152/2006; in ogni altro caso, e a maggior ragione qualora il produttore se ne sia disfatto, sono soggetti al Dlgs 152/2006 – Parte IV.
Nel caso poi in cui tali scarti siano stati abbandonati nei pressi del mattatoio comunale, infine, come accaduto nel caso di specie, non può far sorgere alcun dubbio circa la loro natura di rifiuti (L.B.).
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