Recupero agevolato, se non ricorrono gli estremi del 5 febbraio 1998, si ricorre alla procedura ordinaria
Quesito numero 796
Si intende avviare un’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del Dm 5 febbraio 1998. Premesso che l’attività rispetta pienamente quanto previsto all’allegato 1 suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998, si ritiene che in base al comma 4 dell’articolo 214, Dlgs 152/2006, questa possa essere autorizzata con le procedure semplificate come attività di recupero R13. Se non possono essere applicate le procedure semplificate, come si autorizza l’attività?
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