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Css: le modifiche dell’allegato X al “Codice ambientale” ne rendono possibile la termovalorizzazione

Decreto 20 marzo 2013
(Gu 2 aprile 2013 n. 77)

Modifica dell’allegato X della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (Css)

Il combustibile solido secondario (Css) uscito dalla qualifica di rifiuto entra tra i combustibili utilizzabili ai sensi del Dlgs 152/2006 (allegato X, Parte V) negli impianti che producono emissioni in atmosfera soggetti al Titolo I, Parte V, dello stesso Codice ambientale. A prevederlo è il Dm 20 marzo 2013.
Se il Dm 14 febbraio 2013, n. 22 aveva stabilito l’end of waste, le modalità di produzione del Css-Combustibile e le condizioni per l’utilizzo, il Dm 20 marzo 2013 in parola modificando l’allegato X del Codice ambientale, include il Css nell’elenco dei combustibili che si possono utilizzare negli impianti di cui al Titolo I, Parte V, dello stesso Codice dell’ambiente. Ricordiamo infatti che l’articolo 293, comma 1, del Dlgs 152/2006 stabilisce che negli impianti disciplinati dal Titolo I della Parte quinta (tutela dell’aria dalle emissioni) possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’allegato X alla Parte quinta del citato decreto.
Il Css-Combustibile prodotto secondo i criteri del Dm 22/2013 potrà così essere utilizzato ai sensi del Codice ambientale come combustibile alternativo ai combustibili fossili, in modo particolare negli impianti termoelettrici e nei cementifici appositamente attrezzati allo scopo (Fr. Pe.).