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Pollina: la pre essiccazione con ventilazione forzata è normale pratica industriale

Sentenza 28 febbraio 2013, n. 1230

La massima
Pollina – Articolo 18 della legge 96/2010 – Biomassa combustibile ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006 – Qualifica di sottoprodotto ai sensi della Parte IV – Richiesta

La pollina deve ritenersi biomassa combustibile ai sensi della normativa sull’inquinamento atmosferico, sempre che sussistano i presupposti e le condizioni per classificarla come sottoprodotto.
È questa l’interpretazione della legge 96/2010, provvedimento che ha integrato la pollina (cioè il misto di escrementi del pollame, piume, mangimi e lettiere) nell’elenco dei biocombustibili utilizzabili in impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili autorizzati ex Dlgs 387/2003.
Secondo il CdS, tale norma non prefigura una perentoria esclusione di uno scarto produttivo dal regime dei rifiuti ma si limita a richiamare l’allegato X alla Parte V che, a sua volta, subordina l’utilizzo delle biomasse alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dall’articolo 184-bis della Parte IV, da verificarsi “caso per caso”.
L’articolo 185 del Dlgs 152/2006 che esclude a determinate condizioni le materie fecali (genus della species pollina) dalle norme sui rifiuti non contrasta ma anzi presuppone la legge 96/2010, laddove esclude dalla Parte IV la pollina utilizzata come biomassa combustibile.Il trattamento di pre-essicazione mediante ventilazione forzata della pollina, infine, per il CdS può considerarsi “sicuramente come non eccedente la normale pratica industriale” e quindi rispettoso dell’articolo 184-bis (A.G.).