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Trasporto: va autorizzato anche se occasionale

Sentenza 4 aprile 2013, n. 15617

La massima
Rifiuti – Trasporto – Natura del reato – Istantaneo – Sussistenza

Il trasporto di rifiuti può essere qualificato come reato anche quando l’attività di trasporto non abbia il carattere dell’attività imprenditoriale: anche se svolta in modo occasionale tale attività deve essere accompagnata dalla prescritta autorizzazione.
In difetto di autorizzazione, iscrizione o comunicazione un simile trasporto la condotta del soggetto integra il reato di gestione illecita dei rifiuti previsto dall’articolo 256, Dlgs 152/2006 in quanto il reato è istantaneo, e non abituale: è sufficiente quindi un solo trasporto perchè possa essere contestato il reato di gestione illecita di rifiuti.
Una volta provato che l’oggetto del trasporto sono rifiuti (nel caso di specie si trattava di tre quintali di rottami ferrosi di vario genere) alla violazione dell’obbligo di dotarsi di apposita autorizzazione consegue l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. (L.B.)