Css, senza recupero dell’organico l’R3 non è necessario
Quesito numero 790
La nostra azienda è autorizzata (R13 e R12) in procedura ordinaria ex articolo 208, Dlgs 152/2006 per la produzione di Css da rifiuti speciali non pericolosi, attraverso operazioni di selezione meccanica e triturazioni successive senza nessuna trasformazione biologica dei rifiuti in ingresso.
Al rifiuto in uscita a fine linea viene attribuito il Cer 191210 per l’avvio al recupero energetico R1. È necessario che sia anche autorizzata l’operazione di recupero R3, visto che non si opera nessuna trasformazione biologica?
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