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Terre e rocce: no al regime più favorevole del Dm 161/2012 ai fatti pregressi perché l’articolo 186 del “Codice” aveva natura temporanea

Sentenza 15 marzo 2013, n. 12295

La massima
Terre da scavo – Articolo 186 del Dlgs 152/2006 – Dlgs 205/2010 – Abrogazione con decorrenza futura – Norma temporanea – Principio della retroattività della norma penale più favorevole – Escluso

Il principio della retroattività della norma più favorevole non si applica alle sanzioni per la violazione dell’articolo 186 del Dlgs 152/2006, disciplina sulle terre da scavo previgente al regolamento 161/2012.
Come già statuito con sentenza 33577/2012, poichè il Dlgs 205/2010 ha abrogato l’articolo 186 del Dlgs 152/2006 con decorrenza legata all’entrata in vigore del nuovo (e più favorevole) regolamento, il Legislatore ha trasformato l’articolo stesso in una “norma temporanea”, in quanto tale esclusa dall’applicazione del principio della retroattività della norma penale più favorevole (favor rei) sancito dall’articolo 2 C.p..
Nessun appello al Dm 161/2012 è quindi possibile per i soggetti accusati di aver gestito illegalmente terre da scavo nel periodo intercorrente tra il 25 dicembre 2010 (entrata in vigore del Dlgs 205/2010) e il 6 ottobre 2012 (entrata in vigore del Dm 161/2012), all’interno del quale la definizione “generale” di sottoprodotto ex articolo 184-bis (introdotta dal Dlgs 205/2010) e la disciplina speciale ex articolo 186 hanno “convissuto” essendo parimenti vigenti (A.G.).