Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Sostanze chimiche, nel transitorio, le schede di sicurezza salvano la vecchia classificazione

Argomenti trattati: Sostanze chimiche/pericolose

Quesito numero 582

Ricaduta dei Regolamenti europei Reach, Clp e Sds nell’ambito del Dlgs 17 agosto 1999 n. 334 “Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – cd. Seveso bis”. Azienda che utilizza prodotti chimici, pertanto, riceve le schede di sicurezza aggiornate dei relativi prodotti chimici. Ad oggi arrivano una serie di Sds aggiornate in conformità al Reach e Clp, questo comporta una serie di cambiamenti soprattutto in materia di etichettatura con nuove indicazioni di pericolo, pittogrammi, eccetera, diversi dalle precedenti frasi di rischio R, S e simboli di pericolo.
Ove arrivi una scheda di sicurezza che presenta solo la nuova etichettatura come si fa per monitorare gli elementi necessari a verificare l’ambito di applicabilità della “Seveso bis” ecc. (si è a conoscenza del fatto che al livello Ue si sta lavorando per una nuova direttiva in materia), va mantenuta la vecchia etichettatura anche se la relativa Sds è superata perché revisionata e quindi mantenere anche la vecchia scheda di sicurezza?