Miscelazione, quella tra rifiuti pericolosi e non pericolosi va sempre autorizzata
Quesito numero 577
Una ditta che gestisce rifiuti ed è autorizzata all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D13 – D14 – D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, concernenti operazioni di cernita, selezione, trattamento adeguamento volumetrico tramite triturazione, può miscelare rifiuti liquidi non pericolosi con altri rifiuti liquidi non pericolosi (es.: acque di piazzali Cer 16 10 02, vino scaduto Cer 02 03 04 e rifiuti acquosi contenenti inchiostro Cer 08 03 08 pericolosi e non pericolosi, per poi diventare rifiuti con Cer 19 12 12)?
A seguito di un quesito inoltrato dalla ditta alla Provincia, la stessa rispondeva “che le operazioni (D13 e D15), sono riconducibili anche le operazioni di miscelazione, le quali si configurano, nello specifico, unicamente nell’accorpamento di rifiuti speciali non pericolosi (fangosi – solidi – liquidi) di diversa provenienza e di medesima tipologia merceologica”.
Pertanto, si chiede se la ditta può effettuare la suddetta miscelazione nonostante la prescrizione impartita dall’organo competente.
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