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Responsabilità della gestione dei rifiuti: è di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo

Sentenza 11 giugno 2011, n. 23971

La massima
Gestione illecita di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Reato comune – Principi di re­sponsabilizzazione – Doveri di diligenza del titolare dell’impresa – Mancata adozione delle misure necessarie – Responsabilità – Sussiste
In materia di gestione dei rifiuti, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, le responsabilità per la correttezza delle relative operazioni, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali i rifiuti si originano. Tali responsabilità si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di “coinvolgimento” risale all’articolo 10, Dlgs 22/1997 (ora articolo 188, Dlgs 152/2006) fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato. Tuttavia, anche la semplice osservanza delle condizioni di cui all’articolo 188 non vale ad escludere la responsabilità del detentore e/o del produttore di rifiuti laddove costoro siano responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti. (P.F.)