La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Società titolare di proprio impianto di smaltimento. Deve iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali o è sufficiente avere propria autorizzazione provinciale e/o regionale? Il termine “gestore” è inteso come colui che “gestisce” attività o impianti di altri?
Un’azienda che svolge attività di trasporto invece deve obbligatoriamente iscriversi?
Un trasportatore deve iscriversi alla categoria 8 dell’Albo gestori ambientali? Ma allora chi è l’intermediario? Un gestore di rifiuti che non trasporta e non ha un proprio impianto di smaltimento?
Una ditta che gestisce rifiuti ed è autorizzata all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D13 – D14 – D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, concernenti operazioni di cernita, selezione, trattamento adeguamento volumetrico tramite triturazione, può miscelare rifiuti liquidi non pericolosi con altri rifiuti liquidi non pericolosi (es.: acque di piazzali Cer 16 10 02, vino scaduto Cer 02 03 04 e rifiuti acquosi contenenti inchiostro Cer 08 03 08 pericolosi e non pericolosi, per poi diventare rifiuti con Cer 19 12 12)?
A seguito di un quesito inoltrato dalla ditta alla Provincia, la stessa rispondeva “che le operazioni (D13 e D15), sono riconducibili anche le operazioni di miscelazione, le quali si configurano, nello specifico, unicamente nell’accorpamento di rifiuti speciali non pericolosi (fangosi – solidi – liquidi) di diversa provenienza e di medesima tipologia merceologica”.
Pertanto, si chiede se la ditta può effettuare la suddetta miscelazione nonostante la prescrizione impartita dall’organo competente.
Quando si effettua una bonifica da amianto si diventa in automatico il produttore del rifiuto (amianto).
Se, però, all’interno dello stesso cantiere, si riscontra, oltre all’amianto, la presenza di altre tipologie di rifiuto, è giusto far comparire sul formulario, come produttore del rifiuto, la persona fisica, o azienda, o ente eccetera che realmente ha prodotto il rifiuto, oppure è sempre il soggetto (che sta svolgendo bonifica da amianto) ad essere produttore del rifiuto?
Per un impianto, gli obblighi derivanti dalla normativa Sistri, terminano al momento dell’accettazione del rifiuto? Siamo obbligati anche a gestire i trattamenti interni?
Un operatore del callcenter Sistri ci ha detto che i rifiuti devono essere accettati sul registro in R13 o D15 e che al momento dell’effettiva lavorazione degli stessi, dobbiamo scaricare il registro (R13 o D15) ed effettuare nuovo carico e scarico manuale del relativo registro di trattamento (es. R4). Ovviamente firmando ogni singola operazione.
Si ritiene che non sarà possibile considerando che le attuali 120 circa operazioni al giorno saranno raddoppiate.
Abbattimento palme infestate dal punteruolo rosso compresi ceppi restanti radicati nel terreno.
È sorta una divergenza con la ditta a cui abbiamo affidato l’incarico di effettuare la biotriturazione.
Si ritiene che dal combinato disposto del piano di azione elaborato dal servizio sanitario regionale e il Dlgs 81/2006 le palme abbattute devono essere considerate rifiuti. La ditta invece sostiene che tale materiale avendo un valore economico non è da considerare tale. Inoltre, la stessa ritiene di non aver nessun obbligo di iscriversi all’albo gestori ambientali (ex articolo 212, comma 8). La ditta deve iscriversi al Sistri vista la tipologia particolare del rifiuto?
In regime di Tia (articolo 49, Dlgs 22/1997 e Dpr 158/1999), le perdite per crediti Tia dichiarati inesigibili dal concessionario della riscossione (Equitalia) su chi gravano:
– sul Gestore della Tia che ha riscosso il tributo o sul Comune in quanto titolare del tributo?
– in che modo è possibile recuperare tali perdite (relative anche a diversi anni e di importi piuttosto consistenti)?
Ricaduta dei Regolamenti europei Reach, Clp e Sds nell’ambito del Dlgs 17 agosto 1999 n. 334 “Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – cd. Seveso bis”. Azienda che utilizza prodotti chimici, pertanto, riceve le schede di sicurezza aggiornate dei relativi prodotti chimici. Ad oggi arrivano una serie di Sds aggiornate in conformità al Reach e Clp, questo comporta una serie di cambiamenti soprattutto in materia di etichettatura con nuove indicazioni di pericolo, pittogrammi, eccetera, diversi dalle precedenti frasi di rischio R, S e simboli di pericolo.
Ove arrivi una scheda di sicurezza che presenta solo la nuova etichettatura come si fa per monitorare gli elementi necessari a verificare l’ambito di applicabilità della “Seveso bis” ecc. (si è a conoscenza del fatto che al livello Ue si sta lavorando per una nuova direttiva in materia), va mantenuta la vecchia etichettatura anche se la relativa Sds è superata perché revisionata e quindi mantenere anche la vecchia scheda di sicurezza?