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Cave: i residui e gli inerti rientrano nel 152/2006 solo se derivano da attività successiva

Sentenza 23 giugno 2011, n. 25193

La massima
Rifiuti – Fanghi di lavaggio di cd. prima pulitura – Applicabilità normativa sui rifiuti – Esclusa
I materiali derivanti dallo sfruttamento delle cave, quando restano entro il ciclo produttivo della estrazione e connessa pulitura, sono esclusi dalla normativa sui rifiuti, in quanto la cd. “prima pulitura” del materiale estratto rientra nella attività di estrazione latamente considerata.
Diversamente, la lavorazione successiva dei materiali, trattandosi di attività nuova e diversa, che esula dal ciclo estrattivo, fa sì che i residui e gli inerti da questa derivanti siano da considerarsi rifiuti; pertanto, il loro smaltimento e deposito è sottoposto alla disciplina generale di cui alla Parte IV, Dlgs 152/2006. (L.B.)