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Sistri, per i rifiuti pericolosi dei piccoli produttori si annuncia una lunga proroga

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
(Gu 13 maggio 2011 n. 110)

Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (*) (**)

(*) Convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106
(Gu 12 luglio 2011 n. 160) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
(**) La disposizione viene riportata per amore di completezza, poiché l’articolo 6, comma 2, Dl 138/2011 sulla manovra economica ha abrogato il Sistri. All’atto della chiusura in redazione del presente numero della rivista il Dl 138/2011 è in corso di conversione da parte del Parlamento.


Entro l’11 settembre 2011, con decreto del Ministro dell’ambiente, dovrà essere stabilito il termine a decorrere dal quale i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti dovranno utilizzare esclusivamente il Sistri e abbandonare registri e formulari. Tale termine, tuttavia, non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012.
La disposizione riguarda anche coloro che raccolgono e trasportano i rifiuti pericolosi da sé stessi prodotti, iscritti all’Albo gestori ambientali nel cd. “conto proprio” (articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006), sempre nell’ambito di tale limitata soglia dimensionale.
Pertanto, i piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi inizieranno ad utilizzare il Sistri non dal 2 gennaio 2012 (come previsto dal Dm 26 maggio 2011) bensì dalla data che il Ministro individuerà e che, in ogni caso, “non può essere antecedente al 1 giugno 2012”. Fino a tale futura data, dunque, i soggetti interessati continueranno ad operare con il criterio del “doppio binario”, vale a dire: registri e formulari obbligatori e possibilità di utilizzo del Sistri. Da tale futura data decorreranno anche le sanzioni previste per il Sistri dall’articolo 260-bis, Dlgs 152/2006, a mente dell’articolo 39, comma 1, Dlgs 205/2010. (P.F.)