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Centri di raccolta, diventano stoccaggi se i rifiuti sono eterogenei

Sentenza 23 marzo 2011, n. 11650

La massima
Ecopiazzole – Rifiuti di natura e provenienza eterogenea – Stoccaggio di rifiuti non autorizzato – Centro di raccolta – Non sussiste
I centri di raccolta previsti dal Dm 8 aprile 2008, come modificato dal Dm 13 maggio 2009, si riferiscono ad attività di raggruppamento di rifiuti urbani omogenei mentre, nel caso di deposito da parte di un Comune di rifiuti di natura mista (urbani e non) ed in parte pericolosi (per la presenza di batterie al piombo e batterie esauste provenienti dai parchimetri comunali), tale attività, ancorché definita come “isola o piazzola ecologica”, va qualificata come stoccaggio di rifiuti, stante la natura eterogenea degli stessi e la collocazione in una fase preliminare alle attività di smaltimento o di recupero, il che esclude anche la configurabilità del deposito temporaneo, consistente nel raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione con il rispetto di tempi di giacenza riferiti alla natura e quantità dei rifiuti stessi. (P.Fim.)