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Rifiuti abbandonati e movimentazione

Corte di Cassazione – Sentenza 19 gennaio 2026, n. 1883

Argomenti trattati: Abbandono

La massima

Non è configurabile il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in forma omissiva nei confronti del proprietario o possessore del fondo sul quale terzi abbiano abbandonato rifiuti qualora non sia accertato un suo concorso, a titolo di dolo o colpa, nella condotta di sversamento. In assenza di una posizione di garanzia che lo obblighi ad impedire l’evento, la mera inerzia o la mancata rimozione dei rifiuti non integra il reato di cui all’articolo 256, Dlgs 152/2006, potendo la responsabilità penale configurarsi solo nel caso in cui il proprietario compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti ovvero partecipi, anche agevolandola, alla condotta illecita. (S.F.)