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Abbandono di rifiuti urbani: quale sanzione dopo il Dl “Terra dei fuochi”?

Argomenti trattati: Abbandono
Abbandono di rifiuti urbani: quale sanzione dopo il Dl “Terra dei fuochi”?

ABSTRACT

Sebbene con la riforma cd. “Terra dei fuochi” il Legislatore abbia dovuto rispondere ad una precisa istanza di tutela per arginare e prevenire fenomeni di inquinamento delimitati geograficamente ad un’area ben precisa, le disposizioni hanno di fatto avviato un processo di innalzamento della soglia di tutela penale, a cui seguirà nel corso dell’anno corrente anche la (prossima) attuazione della direttiva 2024/1203/Ue, con le necessarie ricadute in ambito “231”.

Se, dunque, l’attenzione è stata calamitata dal complessivo rafforzamento del presidio penale, non è passata in sordina l’introduzione nel Dlgs 152/2006 (articolo 255) della sanzione amministrativa per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti urbani, punita con una sanzione complessa.

Ne risulta un sistema che ha frammentato la tutela: fattispecie di reato, violazione amministrativa di rango primario o trasgressione ai regolamenti comunali in materia di igiene urbana?