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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Data dell’illecito e data dell’accertamento: gli obblighi a carico del trasgressore

a cura di Italia Pepe
Argomenti trattati: Sanzioni

ABSTRACT

La legge che disciplina le sanzioni amministrative è la “legge dei termini” perché, pur non essendo previsto un termine entro cui la Pubblica amministrazione debba notificare l’ordinanza-ingiunzione, tutte le fasi precedenti sono cadenzate a vantaggio e garanzia del diritto di difesa del trasgressore. La contestazione della violazione deve avvenire immediatamente, quando possibile, oppure entro 90 giorni dall’accertamento; è onere dei responsabili verificare che tali termini siano rispettati e motivati nel verbale di accertamento e che questo sia correttamente notificato. Il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o, se assente, dalla notificazione degli estremi della violazione, può pagare una somma liberatoria; altrimenti esercita il diritto di difesa con scritti difensivi e/o chiedendo di essere sentito dall’Autorità competente. Questa, se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, che potrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza. La fase decisoria non è soggetta ad altri termini se non quello dell’articolo 28: il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni dall’illecito.