La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Il rifiuto deve essere correttamente classificato, anche mediante analisi chimico-fisiche ove necessarie. L’articolo 190, Dlgs 152/2006 stabilisce l’obbligo, per i produttori, di effettuare le annotazioni sui registri di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto; il che presuppone la disponibilità delle informazioni necessarie. Spesso però le analisi di classificazione e caratterizzazione sono disponibili entro tempistiche più lunghe dei 10 giorni utili all’annotazione. Considerando che, almeno per gli impianti di destino, nel Fir (Rentri-Fir) è possibile barrare l’opzione “In attesa di verifica analitica” si chiede se, nell’area di deposito temporaneo del produttore, il rifiuto possa essere etichettato come “in attesa di classificazione e caratterizzazione analitica” senza annotarne l’avvenuta produzione sul registro di carico e scarico (anche decorsi i 10 giorni dalla sua produzione). Si chiede di eventuali condotte alternative a quella sopra indicata sempre nella ipotesi in cui non siano disponibili le analisi di classificazione e caratterizzazione entro i 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto.
Gestore del servizio pubblico che riceve affidamento diretto dal proprio Comune per la gestione del centro di raccolta e obbligato a iscriversi entro il 13 febbraio 2025. Si chiede:
• l’iscrizione al Rentri del gestore è per la sola gestione del centro di raccolta?;
• i servizi non assegnati dal Comune obbligano il Comune stesso a procedere all’iscrizione al Rentri per quelle attività non assegnate?;
• il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani che gestisce il centro di raccolta (iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 1) è esentato dalla compilazione del formulario durante la fase di trasporto di rifiuti all’interno del territorio comunale fino al centro di raccolta, ma per i rifiuti in uscita dal centro di raccolta da destinare agli impianti finali come deve essere compilato il formulario? Ossia, chi è il produttore da inserire nel documento e quale categoria autorizzativa è opportuno indicare?
I rifiuti di imballaggi terziari (e secondari), in relazione all’articolo 226, Dlgs 152/2006 in combinato alle modifiche introdotte dal Dlgs 116/2020 (Pacchetto Economia Circolare), sono sempre speciali ab origine? Oppure dipende dall’attività principale cui sono funzionalmente collegati?
Ad esempio: i rifiuti da disimballaggio nella logistica, essendo generalmente terziari, sono sempre speciali?