Registro: i tempi per la classificazione del rifiuto non consentono il superamento dei termini previsti per le annotazioni
Quesito numero 1696
Il rifiuto deve essere correttamente classificato, anche mediante analisi chimico-fisiche ove necessarie. L’articolo 190, Dlgs 152/2006 stabilisce l’obbligo, per i produttori, di effettuare le annotazioni sui registri di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto; il che presuppone la disponibilità delle informazioni necessarie. Spesso però le analisi di classificazione e caratterizzazione sono disponibili entro tempistiche più lunghe dei 10 giorni utili all’annotazione. Considerando che, almeno per gli impianti di destino, nel Fir (Rentri-Fir) è possibile barrare l’opzione “In attesa di verifica analitica” si chiede se, nell’area di deposito temporaneo del produttore, il rifiuto possa essere etichettato come “in attesa di classificazione e caratterizzazione analitica” senza annotarne l’avvenuta produzione sul registro di carico e scarico (anche decorsi i 10 giorni dalla sua produzione). Si chiede di eventuali condotte alternative a quella sopra indicata sempre nella ipotesi in cui non siano disponibili le analisi di classificazione e caratterizzazione entro i 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto.
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