Rentri, Gps per trasportare rifiuti pericolosi, non è controllo a distanza
Nota Inl 28 gennaio 2026, n. 831
Sulla scorta di quanto già deciso con la nota 8931/2017 sull’installazione di videocamere nelle officine autorizzate alla revisione periodica dei veicoli, l’Ispettorato del Lavoro, con nota 831/2026, ha affermato che l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione sugli automezzi per il trasporto di rifiuti pericolosi (pena cancellazione dall’Albo gestori ambientali) obbligati al sistema di tracciabilità Rentri non deve osservare la procedura dell’articolo 4, legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), cioè l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato. L’esonero opera purché la geolocalizzazione sia usata esclusivamente per la tracciabilità dei rifiuti prevista dal Rentri. Invece, le garanzie dello Statuto saranno necessarie se, tramite il Gps, l’impresa persegue esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio e/o sicurezza sul lavoro. Questo perché la geolocalizzazione richiesta dal Rentri è condizione di esercizio dell’attività d’impresa e non rientra nell’articolo 4.
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