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Le tempistiche del rinnovo dell’iscrizione all’Albo

Argomenti trattati: Albo nazionale gestori ambientali
Circolare 21 dicembre 2022, n. 10

Tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione all’Albo

L’articolo 22 del Dm 3 giugno 2014, n. 120 (regolamento sul funzionamento dell’Albo nazionale gestori ambientali) stabilisce all’articolo 22, comma 2, che la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo va presentata cinque mesi prima della scadenza e che i termini previsti per la conclusione del procedimento sono ridotti alla metà.
La circolare Albo gestori ambientali 21 dicembre 2022, n. 10 ha precisato che il dimezzamento dei tempi previsto dal citato articolo 22 non si estende alle tempistiche dettate dall’articolo 15 dello stesso Dm 120/2014 in relazione ai tempi per presentare la garanzia finanziaria all’Albo qualora prevista. In questo caso quindi rimane dunque fermo il termine dei 90 giorni che decorre dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione.
Sull’interpretazione delle norme data dall’Albo nazionale gestori ambientali è allineata la Giurisprudenza (Tar Friuli Venezia Giulia 15 settembre 2022, n. n. 364) che aveva, infatti, bocciato l’interpretazione della normativa fatta da una sede regionale dell’Albo che aveva esteso il dimezzamento dei termini ex articolo 22, Dm 120/2014 anche all’articolo 15 dello stesso decreto relativo alla prestazione della garanzia finanziaria. (F.P.)