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I rifiuti radioattivi entrano in Aua

Dlgs 25 novembre 2022, n. 203 – Stralcio
(Gu 3 gennaio 2023 n. 1)

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Gestione rifiuti radioattivi, novità e quadro normativo
Entra in vigore il 18 gennaio 2023 il Dlgs 203/2022 di modifica del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante la disciplina per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e per la gestione “responsabile e sicura” dei rifiuti radioattivi.
Per rifiuto radioattivo, ai sensi del Dlgs 101/2020, si intende qualsiasi materiale radioattivo in forma gassosa, liquida o solida per il quale non è previsto nessun riciclo o utilizzo ulteriore.
Il Dlgs 101/2020 disciplina, tra le altre: le attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi ai fini del relativo smaltimento o del conferimento presso installazioni di trattamento o di deposito; le spedizioni, importazioni ed esportazioni da e verso altri Stati; la realizzazione e l’esercizio di depositi temporanei e di impianti di gestione/smaltimento nonchè i relativi obblighi in materia di sicurezza.
Tra le novità apportate dal Dlgs 203/2022 meritano attenzione le disposizioni (articoli 9 e 72) che incidono sulla disciplina relativa alle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei cd. “residui” (materie di scarto di produzioni industriali che impiegano materiali contenenti radionuclidi). Le nuove norme prevedono: l’inclusione nel provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex Dlgs 152/2006 delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo smaltimento; la possibilità per i gestori degli impianti di gestione dei residui di presentare domanda di Autorizzazione unica ambientale (Aua) ex articolo 3, Dpr 59/2013. Ai sensi dell’articolo 21 del Dlgs 203/2022 viene inoltre eliminata la previsione contenuta nel Titolo X del Dlgs 101/2020, sulla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi, che imponeva la trasmissione “ogni tre anni” alla Commissione europea di una relazione ministeriale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom (che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari).
Il Dlgs 203/2022 aggiorna infine il modello Irme90, il documento di accompagnamento per l’importazione in Italia di rottami metallici e altri materiali metallici di risulta di cui all’allegato XIX al Dlgs 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica.
Di seguito gli ulteriori provvedimenti normativi di rilievo in materia di rifiuti radioattivi:
• Dm Ambiente 7 agosto 2015 recante la classificazione dei rifiuti radioattivi prodotti nell’impiego pacifico dell’energia nucleare (rifiuti radioattivi a vita media molto breve, di attività molto bassa, di bassa-media-alta attività);
• Dlgs 45/2014 il cui articolo 1-bis prevede che i produttori di rifiuti radioattivi e i titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di tali rifiuti sono responsabili in via principale della sicurezza nella gestione delle materie radioattive. In mancanza di tali soggetti lo Stato è responsabile in via sussidiaria dei rifiuti prodotti sul territorio nazionale. Il decreto definisce inoltre i contenuti del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (adottato con Dpcm 30 ottobre 2019);
• Dlgs 31/2010 che definisce le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi;
• legge 282/2005 di ratifica della Convenzione del 5 settembre 1997 in materia di sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi;
• legge 1860/1962 sull’impiego pacifico dell’energia nucleare (e sugli eventuali danni cagionati dai rifiuti radioattivi detenuti negli impianti nucleari). (Irene Manca)