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Raee: il “titolo giuridico” che legittima il raggruppamento in luogo diverso dal punto vendita

Argomenti trattati: Aee e Raee

Quesito numero 1607

Si chiede un giudizio circa il “titolo giuridico di disponibilità di un luogo di raggruppamento Raee esterno ai punti vendita”. Più nel dettaglio, è prassi consolidata che, tramite anche Dm 65/2010, Accordo Di Programma ex articolo 16 ecc., la stragrande maggioranza dei distributori ha quasi sempre dei luoghi di raggruppamento esterni, siti presso i depositi o dei trasportatori o di logisti. Premesso il rispetto del Dm 65/2010 sui requisiti del deposito nonché l’iscrizione al Centro di Coordinamento Raee dei gestori (es. logisti o trasportatori), a monte deve essere comunicata all’ Albo gestori ambientali, l’area di raggruppamento sia interno che eventualmente esterno al punto vendita ed il titolo giuridico di disponibilità ed il proprietario dell’ area. Secondo Voi per titolo giuridico ammesso è possibile solo il comodato, usufrutto o sublocazione o anche semplicemente l’affidamento di un servizio, ad esempio come si fa per i depositari della merce, quindi senza registrazione del contratto e apertura di una sede locale? Per proprietario da indicare sull’ area è possibile indicare il “gestore” a cui dare le responsabilità del caso o il proprietario dell’ immobile? Si chiede di comprendere meglio questo aspetto, soprattutto non avendo una panoramica uniforme a tal riguardo dalle varie sezioni regionali dell’Albo.

risponde Paola Ficco