Gli eredi tenuti a rimborsare gli oneri di bonifica all’acquirente
La massima
Gli eredi del responsabile di una contaminazione ambientale sono obbligati, quali venditori, al rimborso di quanto versato dall’acquirente dell’area per realizzare gli interventi di bonifica.
Ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile il venditore è tenuto a garantire l’assenza di vizi del bene venduto, con la conseguenza che, laddove oggetto della vendita sia un’area inquinata, tale soggetto sarà obbligato alla manleva dei costi di bonifica sostenuti dal successivo acquirente che scopra l’inquinamento del terreno. Tutto ciò, nella specie, alla luce della normativa che imponeva già all’epoca dei fatti (Dlgs 22/1997) l’obbligo di bonifica a carico del responsabile dell’inquinamento. (IM)
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