End of waste, se ci sono regolamenti o decreti, il parere Ispra/Arpa non è previsto
Il Dl 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in questa Rivista n. 296, luglio-agosto 2021) ha introdotto nell’articolo184-ter, Dlgs 152/2006 il “parere obbligatorio vincolante” Ispra/Arpa quale elemento necessario e propedeutico per il rilascio dei provvedimenti end of waste da parte delle autorità competenti.
Una rivoluzione copernicana che anticipa la “verifica” tecnica svolta dal sistema delle Agenzie rispetto al controllo a campione, che comunque permane, sugli impianti autorizzati già in funzione. Il nuovo ruolo delle ARPA ha richiesto un aggiornamento delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184 ter comma 3 ter del Dlgs 152/2006” pubblicate nel febbraio 2020, e qui un approfondimento sulle implicazioni derivanti da un “parere obbligatorio vincolante” che rende l’autorizzazione end of waste un atto vincolato, privando l’amministrazione competente del potere amministrativo discrezionale in riferimento a certi aspetti di quella autorizzazione.
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