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Albo gestori e responsabile tecnico, la data delle verifiche

Argomenti trattati: Albo nazionale gestori ambientali
Circolare 14 marzo 2022, n. 2

Chiarimento in merito all’incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all’emergenza da Covid-19. Delibera n. 1 del 10 marzo 2021

Con la circolare n. 2/2022 l’Albo nazionale dei gestori ambientali ha chiarito i termini temporali della disposizione prevista dalla Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021 circa gli incarichi che i “responsabili tecnici in regime transitorio” possono assumere per classi superiori della stessa categoria di appartenenza. La circolare chiarisce che la previsione transitoria prevista dalla deliberazione soprarichiamata si applica per sei mesi “dalla data di inizio delle verifiche d’idoneità di aggiornamento del responsabile tecnico in regime transitorio” ovvero dal 1º gennaio 2022.

Difatti i responsabili tecnici iscritti alla data del 16 ottobre 2017, ammessi a sostenere la verifica di aggiornamento dal 1º gennaio 2022 (responsabili tecnici in regime transitorio ex articolo 3 della delibera 6/2017), potranno assumere fino al 1º luglio 2022, incarichi per le classi superiori della categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, così come prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.

È utile ricordare che i Responsabili tecnici in regime transitorio qualora non riuscissero a superare la verifica di aggiornamento entro i termini stabiliti dalla deliberazione 1/2021, dal 1º luglio 2022 potranno assumere nuovi incarichi solo per classi pari a quella della categoria di appartenenza al 16 ottobre 2017. Sono fatti salvi gli incarichi per le classi superiori accettati durante il periodo legato all’emergenza Covid-19.

Per completezza di informazione si richiama infine il comma 4, dell’articolo 13 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che i responsabili tecnici in regime transitorio possano continuare a svolgere la propria attività previo l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale, previsto entro il 16 ottobre 2023. (P.A.)