La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Visto il consistente numero di cittadini che ricorre al “bonus mobili” sempre più spesso si verifica la seguente situazione: il cliente chiede alla ditta che gli ha fornito/venduto l’arredamento di poter trasportare il vecchio mobilio presso il centro di raccolta comunale. Fermo restando che il cittadino si presenta di persona al centro di raccolta, accompagnando il trasporto e accedendo tramite apposita tessera, è consentito il conferimento del mobilio di proprietà del cittadino da parte di un soggetto non domestico? Servono dei requisiti o dei documenti particolari? In questi casi il rifiuto/mobilio a chi appartiene? Al cittadino o al trasportatore?
Si segnala che una rettifica alla risposta data a questo quesito è stata pubblicata sul numero 301 della Rivista al quesito numero 1543.
Una società “municipalizzata Z” gestore servizio idrico integrato appalta il servizio di manutenzione delle caditoie, viene quindi prodotto dalla ditta appaltatrice (“auto-espurgo X”) un rifiuto Codice Eer 200306. Nel formulario il produttore e il trasportatore sono individuati in tale “auto-espurgo X”. Il produttore indica unità locale il luogo effettivo dove è stato prodotto il rifiuto (via…comune…) mentre il destinatario è l’impianto di depurazione. La “municipalizzata Z” vuole che la fattura dello smaltimento sia emessa nei suoi confronti e non all’ “auto-espurgo X”. A tal fine occorre che tale “municipalizzata Z” si configuri come intermediario iscritto in cat. 8 dell’Albo gestori?
La municipalizzata stessa insiste sul fatto di scrivere nell’unità locale la via… del comune di… rete gestita da municipalizzata Z senza quindi rientrare nel campo dell’intermediazione.
Un’officina meccanica per macchine da conceria effettua attività di riparazioni e/o sostituzione pezzi/elementi presso la sede del cliente solitamente senza preventiva stipula di contratto di manutenzione ma come intervento “a chiamata”. Dall’attività di riparazione e, soprattutto, durante la sostituzione pezzi/elementi, possono avere origine rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi. In tal caso è l’officina meccanica che figura quale produttore del rifiuto e che quindi deve farsene carico trasferendoli presso la propria sede dove procederà poi alla relativa gestione (deposito temporaneo, invio a recupero/smaltimento)?
In base all’articolo 193, comma 19, Dlgs 152/2006 il trasporto può avvenire con Ddt, in alternativa al formulario; questo anche se il rifiuto è pericoloso? In caso di formulario, tutte le sue parti (produttore, trasportatore, destinatario) sarebbero compilate con i dati della sola officina meccanica che ha effettuato la manutenzione? In ordine alla gestione dei rifiuti, l’officina meccanica è tenuta solamente all’iscrizione all’Albo gestori per trasporto in proprio di rifiuti (pericolosi e non) oppure deve sottostare ad altre procedure autorizzative?
Una società che gestisce l’autostrada, ha commissionato la rimozione di amianto abbandonato a terra. Sul formulario chi verrà riportato come produttore?
Il bonificatore categoria 10 Albo gestori o la società proprietaria del terreno?
Un’azienda ha sede legale in un luogo X, fa manutenzione a impianti di depurazione in buona parte d’Italia e prende in carico i rifiuti prodotti. Ha vidimato un registro per ogni sito (circa 80) presso la Ccia del luogo X (e non presso le Ccia delle varie province ove insistono i diversi siti) ed ogni cantiere gestisce quello di competenza. Sono stati elaborati Mud per ogni sito (circa 80).
Si chiede se può essere un unico registro nel luogo X per gestire tutti i cantieri (si ritiene di no perché non sono siti provvisori). Poiché la maggior parte dei siti si trovano in Provincia del luogo Y, si chiede se è consigliato aprire un ufficio come sede operativa nel luogo Y, per giustificare la loro presenza in tutti questi impianti di depurazione (si ritiene che questo non abbia senso).
Un’azienda ha ricevuto l’affidamento del servizio di svuotamento dei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani presenti nel territorio di un comune e per il suo conferimento in un sito di stoccaggio identificato dal comune stesso. Si chiede se per tali rifiuti l’azienda incaricata del servizio sia tenuta a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti e a presentare il Mud.
La classificazione di un rifiuto speciale non pericoloso (codice specchio), come si concilia con quanto previsto nello schema “riquadro 2.1” SNPA 105 dove, nella definizione di flussi generati dal ciclo produttivo, bisogna individuare e quantificare con i bilanci di massa dei flussi di rifiuti generati dalle differenti fasi del processo “quindi si identifica un lotto ben definito”, con quanto previsto dall’articolo 7 “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, articolo 7-bis comma 3 e 7-ter, Dlgs 36/2003? Il lotto di rifiuti stoccati e campionati secondo il punto due dello schema citato, è costituito da circa 600-800 tonnellate (quantità media presente negli impianti di trattamento dei rifiuti di medie/grandi dimensioni). Per quanto attiene la discarica, il quantitativo di rifiuti classificati risulta essere nettamente inferiore alla durata dell’intera omologa che può durare fino a 12 mesi, con verifiche analitiche come da prescrizioni autorizzative. Quindi, tutti i rifiuti aventi codice specchio vanno omologati esclusivamente a lotti finiti oppure, essendo impianti che producono rifiuti regolarmente generati, l’omologa può comunque avere la validità come prima dell’entrata in vigore della Snpa105?
I nuovi provvedimenti emessi dall’Albo nazionale Gestori ambientali riportano la data inizio validità diversa (successiva, quando scade la precedente) dalla data del Prot. di emissione del Provvedimento (antecedente).
Per esempio data Prot. 20/05/2021 e data inizio validità 10/08/2021; quale è la data corretta da indicare nel formulario identificazione rifiuti nella parte del trasportatore?
Si chiede di sapere se, alla luce Dm Lavoro e Salute dell’11 febbraio 2021 (che recepisce la direttiva (UE) 2019/130 e la direttiva (UE) 2019/983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni in ambiente di lavoro), nell’avvio allo smaltimento degli “Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore” bisognerà tenere sempre in considerazione la caratteristica di pericolo HP7 (cancerogeno). L’Allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale), che aggiorna il Dlgs 81/2008, determina infatti l’esposizione a tali tipi di sostanze (esattamente come sopra descritti, pertanto “usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare”), come rischio cancerogeno per i lavoratori. Tale indicazione dovrà essere riferibile anche all’avvio allo smaltimento, pertanto con un’attribuzione, nei casi specifici, della caratteristica di pericolo HP7?