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Bonifiche, test di cessione e materiali di riporto

Argomenti trattati: Danno ambientale e bonifiche
Sentenza 5 agosto 2021, n. 5768

La massima
La ratio della disciplina derogatoria per le “matrici materiali di riporto” ex Dl 2/2012 risiede nell’idea che trattare sempre e comunque una matrice materiale di riporto come rifiuto potrebbe essere eccessivo, perché vi sono dei casi in cui essa concretamente non è distinguibile dalla matrice naturale.
La normativa di esenzione pertanto consente di distinguere fra i casi in cui la matrice di riporto si può assimilare alla matrice naturale suolo e i casi in cui non ciò non è possibile, attraverso lo strumento del test di cessione. Se quest’ultimo è negativo, la matrice di riporto è considerata rifiuto ex parte IV, Dlgs 152/2006. Se viceversa il test di cessione è positivo, è possibile ex Dl 2/2012 trattare la matrice di riporto alla stregua della matrice naturale.
Ciò premesso, i materiali presenti in un sito già sottoposto a bonifica vanno comunque sottoposti a test di cessione, per verificarne la natura e nel caso di superamento delle soglie di contaminazione, la matrice di riporto andrà sottoposta a bonifica, così come lo sarebbe una matrice di origine naturale: questo è il senso della parte finale dell’articolo 3, comma 2, del Dl 2/2012. (C.K.)