Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Manutenzione, consente di poter applicare le semplificazioni dell’articolo 193, comma 19, “Codice ambientale”

Argomenti trattati: Rifiuti da manutenzione

Quesito numero 1536

Un’officina meccanica per macchine da conceria effettua attività di riparazioni e/o sostituzione pezzi/elementi presso la sede del cliente solitamente senza preventiva stipula di contratto di manutenzione ma come intervento “a chiamata”. Dall’attività di riparazione e, soprattutto, durante la sostituzione pezzi/elementi, possono avere origine rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi. In tal caso è l’officina meccanica che figura quale produttore del rifiuto e che quindi deve farsene carico trasferendoli presso la propria sede dove procederà poi alla relativa gestione (deposito temporaneo, invio a recupero/smaltimento)?
In base all’articolo 193, comma 19, Dlgs 152/2006 il trasporto può avvenire con Ddt, in alternativa al formulario; questo anche se il rifiuto è pericoloso? In caso di formulario, tutte le sue parti (produttore, trasportatore, destinatario) sarebbero compilate con i dati della sola officina meccanica che ha effettuato la manutenzione? In ordine alla gestione dei rifiuti, l’officina meccanica è tenuta solamente all’iscrizione all’Albo gestori per trasporto in proprio di rifiuti (pericolosi e non) oppure deve sottostare ad altre procedure autorizzative?

risponde Paola Ficco