Autorizzazione unica: non si applica il meccanismo decadenziale previsto per il permesso a costruire
Quesito numero 1395
L’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 208, comma 6, Dlgs 152/2006, “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.
Dalla lettera della disposizione citata si ricava che l’autorizzazione unica rilasciata in seguito, nonché all’esito, della Conferenza dei Servizi, sostituisce, tanto sotto il profilo formale, quanto sotto l’aspetto sostanziale, anche il titolo edilizio ovvero il permesso a costruire.
L’articolo 15, Dpr 6 giugno 2001, n. 380 prevede un termine di decadenza del permesso di costruire, stabilendo che “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo”, decorso il quale il titolo edilizio cessa di produrre i suoi effetti, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
Con riferimento a quanto sopra si chiede se è corretta l’interpretazione in base alla quale l’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto di trattamento rifiuti debba avvenire entro un anno dal rilascio della autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006, pena la decadenza del titolo autorizzativo.
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