Rifiuti n. 279
gennaio 2020
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1393 Formulario: senza la definizione legislativa di “trasporto occasionale e saltuario”, è sempre necessario anche per le manutenzioni alle infrastrutture

Gestione del Servizio idrico integrato di Area Metropolitana da parte di Società a totale partecipazione pubblica che, in tale contesto, svolge attività di manutenzione della rete idrica e della rete fognaria. Si producono rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all’articolo 230, comma 1, Dlgs 152/2006.
Si è ritenuto di far coincidere il “luogo di produzione” con la sede locale del gestore delle infrastrutture e il “cantiere” è da ritenersi coincidente con l’intera rete idrica/fognaria di ogni Comune sottoscrittore. È corretto, per il trasferimento del carico dal punto di prelievo alla sede locale prescelta, compilare un documento di trasporto che riporti i dati necessari per la “tracciabilità” dello stesso, (luogo di prelievo, Eer, stato, quantitativo presunto, destinazione e orario di arrivo) e non anche, rientrandosi tra le ipotesi di cui all’articolo 193, commi 4 e 4-bis, il formulario? Ovviamente per il trasporto dei rifiuti dal deposito temporaneo all’impianto di recupero/smaltimento sarà, invece, compilato il formulario.

a cura di Paola Ficco

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1394 Riempimento: per valutare la compatibilità con il Dm 5 febbraio 1998 e le azioni che ne derivano, occorre aspettare la trasposizione nazionale della direttiva (Ue) 2018/851

Dalla definizione di “riempimento”, introdotta con la Direttiva (Ue) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, emerge la volontà del legislatore comunitario di impiegare, in sostituzione di materiali che non sono rifiuti, dei rifiuti non pericolosi per “il ripristino di aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici” specificando con chiarezza che detta attività è annoverabile tra quelle previste per il riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici – R5.
Come si pone pertanto tale nuova definizione rispetto a quanto previsto per analoga attività di “recupero ambientale”, consistente “nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici” attualmente annoverata tra le operazioni di tipo R10 e prevista, nel caso di utilizzo di rifiuti, dall’allegato 1 sub, Dm 5 febbraio 1998?
L’istanza di autorizzazione per la gestione di rifiuti non pericolosi per il riempimento di un’ area escavata dovrà essere perfezionata secondo le attività individuate per la tipologia R5, per la quale è prevista una procedura screening di VIA, o dovrà essere, a prescindere dal regime ordinario o semplificato, richiesta secondo le attività previste per la tipologia R10?

a cura di Paola Ficco

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1395 Autorizzazione unica: non si applica il meccanismo decadenziale previsto per il permesso a costruire

L’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 208, comma 6, Dlgs 152/2006, “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.
Dalla lettera della disposizione citata si ricava che l’autorizzazione unica rilasciata in seguito, nonché all’esito, della Conferenza dei Servizi, sostituisce, tanto sotto il profilo formale, quanto sotto l’aspetto sostanziale, anche il titolo edilizio ovvero il permesso a costruire.
L’articolo 15, Dpr 6 giugno 2001, n. 380 prevede un termine di decadenza del permesso di costruire, stabilendo che “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo”, decorso il quale il titolo edilizio cessa di produrre i suoi effetti, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
Con riferimento a quanto sopra si chiede se è corretta l’interpretazione in base alla quale l’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto di trattamento rifiuti debba avvenire entro un anno dal rilascio della autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006, pena la decadenza del titolo autorizzativo.

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1396 Bonifiche: la procedura semplificata per “ridotte dimensioni” opera solo fino a 1000 metri quadrati

In un terreno di nostra proprietà è stato rinvenuto un inquinamento da idrocarburi in uno strato superficiale e di dimensioni limitate; le indagini hanno accertato che l’inquinamento è storico senza rischi di aggravamento, in quanto non c’è una fonte attiva di inquinamento. Inoltre, l’inquinamento non ha interessato la falda, e il terreno inquinato è sopra uno strato impermeabile di argilla.
L’inquinamento in questione non ricade nell’applicazione dell’articolo 242 del “Codice ambientale” (articolo 242, comma 1). Rimane l’obbligo di bonifica, ma si chiede di capire se per essa ci sono dei limiti temporali.

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1397 Discariche: per l’ammissibilità, la ricerca del TDS è alternativa a quella di solfati e cloruri

In un rapporto di prova riportante il test di cessione per la ammissibilità in discarica di un calcestruzzo da demolizione, sono presenti i parametri cloruri, solfati e TDS. I primi due sono ampiamente al di sotto della concentrazione limite prevista per la tabella 2 del Dm 27 settembre 2010, mentre il parametro TDS è di poco superiore al limite. Il laboratorio esprime un giudizio di non ammissibilità in discarica per rifiuti inerti legato al superamento del parametro TDS in quanto, a detta del responsabile, tale parametro deve essere considerato in modo equivalente/paritetico e non alternativo ai singoli analiti cloruri e solfati.
Si chiede se tale valutazione sia inappropriata e comunque non fedele al concetto di “alternativo” espresso nelle note asteriscate della norma in questione.

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1398 Rifiuti sanitari: il registro di sterilizzazione è opportuno sia vidimato e con fogli numerati per consentire l’efficacia dei controlli

In ordine al Registro di Sterilizzazione, da custodire presso la struttura ospedaliera (come da Dpr 254/2003 – Allegato III) si chiede di sapere:
• l’azienda produttrice della sterilizzatrice, può fornire il certificato di avvenuta sterilizzazione con report dettagliato (con tutti gli estremi richiesti dal Dpr 254/2003) dopo 24/36 ore dal termine del ciclo di trattamento. Poiché all’articolo 8, Dpr 254/2003 non si fa riferimento ad alcun termine per la compilazione del Registro di sterilizzazione, potrebbe andare bene una compilazione entro 36 ore, o meglio, entro 5 giorni (in modo da unificare la compilazione del registro rifiuti con quella dello sterilizzatore)?
• come deve essere stampato questo Registro di sterilizzazione? È sufficiente carta semplice o è necessario predisporre un registro vidimato con fogli numerati, su cui stampare i certificati/report di avvenuta sterilizzazione forniti?

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1399 Raee: il ritiro del professionale da parte dell’impianto presso l’installatore vuole sempre il formulario

Installatore iscritto alla categoria III-bis Albo gestori ambientali che, nel caso di Raee professionali procede, in seguito a fornitura nuovo apparecchio, al ritiro diretto del vecchio ed al deposito presso propria sede, mediante compilazione del bollettario Raee in fase di ritiro. Come si può gestire la registrazione di scarico nello schedario Raee, dato che il ritiro da parte dei centri di raccolta Raee professionali avviene con formulario classico rifiuti?

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1400 Classificazione: per le schede elettroniche occorre valutare eventuali componenti (e non sostanze) pericolosi

Un’azienda sta predisponendo la documentazione per la certificazione ISO 14001 e un ispettore preposto al controllo ha sollevato la problematica della differenza del rifiuto schede elettroniche valutabile con il Cer 160216 e quello 160215. Finora si è ritenuto valido ed utilizzabile il primo Cer; pertanto, si pone il quesito di quali sostanze possono esserci nel rifiuto da schede elettroniche per essere valutato come pericoloso e quindi con il Cer 160215.

a cura di Claudio Rispoli

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1401 Classificazione: per le differenze di traduzione è opportuno rivolgersi alle autorità competenti a livello centrale

I residui di spazzole abrasive provenienti da lavorazioni di metalli possono essere classificati con CER 12.01.16, nonostante la norma italiana descriva tale codice come riferito alla sola sabbiatura? Abbiamo questo dubbio in quanto la versione inglese del catalogo europeo utilizza il termine “blasting” cioè abrasivo e non fa riferimento specifico alla sabbiatura (che in inglese ci risulta essere “sandblasting”). Se questa interpretazione non fosse applicabile, i residui di attività abrasive differenti dalla sabbiatura non potrebbero avere alcuna copertura in un codice CER.

a cura di Claudio Rispoli

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