Riempimento: per valutare la compatibilità con il Dm 5 febbraio 1998 e le azioni che ne derivano, occorre aspettare la trasposizione nazionale della direttiva (Ue) 2018/851
Quesito numero 1394
Dalla definizione di “riempimento”, introdotta con la Direttiva (Ue) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, emerge la volontà del legislatore comunitario di impiegare, in sostituzione di materiali che non sono rifiuti, dei rifiuti non pericolosi per “il ripristino di aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici” specificando con chiarezza che detta attività è annoverabile tra quelle previste per il riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici – R5.
Come si pone pertanto tale nuova definizione rispetto a quanto previsto per analoga attività di “recupero ambientale”, consistente “nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici” attualmente annoverata tra le operazioni di tipo R10 e prevista, nel caso di utilizzo di rifiuti, dall’allegato 1 sub, Dm 5 febbraio 1998?
L’istanza di autorizzazione per la gestione di rifiuti non pericolosi per il riempimento di un’ area escavata dovrà essere perfezionata secondo le attività individuate per la tipologia R5, per la quale è prevista una procedura screening di VIA, o dovrà essere, a prescindere dal regime ordinario o semplificato, richiesta secondo le attività previste per la tipologia R10?
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