La responsabilità penale per la gestione dell’ambiente negli enti pubblici
L’individuazione dei soggetti responsabili dei fatti di inquinamento all’interno degli enti pubblici va fatta tenendo presente la distinzione tra responsabilità politica ed amministrativa introdotta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi confermata dall’articolo 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel). Tuttavia, il Sindaco, pur essendo organo di governo, resta comunque il responsabile dell’amministrazione del Comune (articolo 50, comma 1, Tuel) con la conseguenza che egli è comunque garante della complessiva correttezza dell’azione amministrativa riferibile all’ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell’ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere. I principi relativi al riparto di responsabilità tra organo politico ed amministrativo non valgono per quanto riguarda la responsabilità in seno alle A.S.L. che ha regole proprie connesse alla speciale disciplina di tali enti.
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