Deposito temporaneo: le regole valgono anche per le aziende di servizi
Quesito numero 1330
Un’azienda di servizi medio-grande, con uffici in tutta Italia, gestisce nel seguente modo i propri rifiuti:
1) plastica e carta sono trasportati e smaltiti ad opera di ditte in possesso delle autorizzazioni previste, attraverso un contratto che permette all’azienda di servizi di usufruire del beneficio della riduzione della Tari.
I rifiuti non sono gestiti né con il deposito temporaneo né con il registro di carico e scarico, tuttavia nel trasporto a recupero sono accompagnati da formulario.
2) a seguito di un riammodernamento degli apparati hardware, l’azienda ha deciso di alienare pc, telefoni etc. come rifiuti (tutti non pericolosi) attraverso un contratto con una società che si occuperà del trasporto e del recupero. Tali Raee non pericolosi, saranno venduti alla ditta che si occuperà del recupero.
Anche in questo caso l’azienda di servizi intende gestire i propri rifiuti senza registro di carico e scarico e senza le regole del deposito temporaneo, in virtù dell’articolo 190 comma 1 e conseguentemente dell’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g), Dlgs 152/2006.
Si ritiene che le due procedure siano corrette? Ossia che l’azienda, in quanto società di servizi non debba avere un registro di carico e scarico e sottostare alle regole del deposito temporaneo.
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