Recupero: è inutile applicare i limiti per le bonifiche ai rifiuti in ingresso perché i contaminanti possono modificarsi durante il processo. Meglio alla fine
Quesito numero 1336
Nell’Aia di un impianto di recupero rifiuti per la produzione di aggregati per rilevati/sottofondi stradali e conglomerati cementizi (end of waste), l’autorità regionale ha posto, quale prescrizione sui rifiuti in ingresso all’impianto, ove non previsti dall’Allegato 1, Suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998 per la specifica destinazione (rispettivamente produzione di “rilevati e sottofondi stradali” e “conglomerati cementizi”), la verifica e il rispetto dei limiti della Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Dlgs 152/2006, da intendersi esclusivamente quale “limite numerico” da riscontrarsi nell’analisi sul rifiuto “tal quale” (intesa come analisi di classificazione del rifiuto). L’imposizione di tale obbligo, non ha riscontro in alcun atto normativo, però rientrerebbe nella discrezionalità dell’ente regionale (c.d. “caso per caso”), trattandosi di rifiuti non disciplinati da uno specifico regolamento europeo o decreto nazionale per l’End of Waste (se non appunto, in via transitoria, dal Dm 5 febbraio 1998).
Si chiede una Vostra cortese valutazione circa la correttezza tecnica, normativa e scientifica, relativamente all’applicazione di limiti (Colonna B), formulati dal Legislatore per la bonifica dei siti contaminanti, al recupero di rifiuti, solo quale “limite numerico” da verificarsi su un’analisi di classificazione del rifiuto.
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