ADR: le esenzioni per lo scarico negli impianti di destino sono poche e non sempre chiare
Quesito numero 1301
L’articolo 11, Dlgs 35/2010 al comma 2, prevede che “Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza”.
A tale proposito si chiede se in tale obbligo rientrano anche gli impianti di recupero/smaltimento finale dei rifiuti pericolosi (Es. D13, D9 o R12, R5, R3) che sono stati regolarmente trasportati presso tali impianti nel rispetto dell’ADR o se, invece, tale obbligo spetta soltanto a coloro che si limitano a svolgere l’attività di stoccaggio D15 o R13, per poi spedire nuovamente tali rifiuti presso altri impianti.
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