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Rifiuti trattati: sono conteggiati nei massimali stoccabili

Sentenza 3 maggio 2018, n. 18891

La massima
Rifiuti – Cessazione della qualifica (End of waste) – Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 – Impianto di recupero – Autorizzazione – Limite quantitativo di rifiuti ammissibili – Applicabilità a rifiuti già trattati ma che non hanno ancora cessato la qualifica – Sussistenza
I rifiuti che esitano da un’attività di trattamento che non hanno ancora cessato di essere tali continuano ad essere assoggettati alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006. Pertanto concorrono alla determinazione della quantità massima di rifiuti legittimamente stoccabili presso l’impianto di recupero. Viceversa si consentirebbe l’incontrollato allargamento delle quantità massime di rifiuti che possono essere gestite dagli impianti di trattamento ex articoli 6 e 7, Dm 5 febbraio 1998. (C.K.)